
In materia di qualificazione dei sotto-prodotti di lavorazione, la normativa vigente non prevede un’autorizzazione o un avvallo della loro procedura da parte di un ente che sia competente in materia, come invece accade per i rifiuti.
Infatti, né l’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, né il D.M. 264/16, né le Circolari Ministeriali n. 3084/17 e n. 7619/17 si esprimono a favore di un’autorizzazione o di un’asseverazione formale della procedura di utilizzo dei sottoprodotti. Anzi, il D.M. 264/16 è stato emanato proprio allo scopo di agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto, e non irrigidire la normativa sostanziale del settore.
Tra l’altro, non ci sono strumenti di prova necessari o modalità probatorie esclusive: i mezzi di prova possono essere individuati in autonomia dalle Aziende. Nemmeno l’iscrizione al cosiddetto “elenco sottoprodotti” è un requisito abilitante per gli operatori, tanto che la qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dall'iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco.
Ciò nonostante, devono essere rispettati i requisiti normativi dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06: importante è la predisposizione di un dossier, ovvero di una procedura di utilizzo dei sottoprodotti, in cui si dia atto del soddisfacimento dei criteri posti dal Legislatore, e che sia sempre disponibile in caso di controllo in azienda.
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