Il 24 febbraio 2021 entra in vigore il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n.188 che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (cd. “End of Waste”), ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’Ambiente), stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti, ovvero i “rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali”, cessano di essere qualificati come tali. (art.1)

Il rispetto dei criteri deve essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati attraverso apposita dichiarazione di conformità (Ddc).

Secondo l’art.3, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 e solo a seguito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.

Al fine di attestare il rispetto dei criteri di recupero, il produttore deve (art.5):

  • redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero il documento rilasciato dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche dei prodotti recuperati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo predisposto nell’allegato 3;
  • inviare tale dichiarazione all’autorità competente ed all’agenzia di protezione ambientale territoriale competente;
  • conservare tale dichiarazione presso l’impianto di produzione o presso la sede legale, al fine di poterla mettere a disposizione delle autorità in caso di controllo;
  • conservare per un anno presso l’impianto o presso la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati, garantendo la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e la ripetizione delle analisi; il periodo di conservazione si riduce a sei mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS.

I produttori di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DM n.188/2020 e, quindi, dal 24 febbraio 2021 dovrà:

  • presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero;
  • indicare la tipologia di rifiuti e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero.

I produttori hanno tempo fino al 23 agosto 2021 per presentare alle autorità competenti gli aggiornamenti delle comunicazioni.

Nel decreto si fa anche riferimento al Sistema di Gestione Qualità interno dell’azienda del produttore che dovrà garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento e contenere (art.6):

  • le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
  • il piano di campionamento.

 

Il testo completo del Decreto 22 settembre 2020, n. 188 è consultabile qui.

 

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