Entrerà in vigore il 26 settembre 2020 il Decreto Legislativo n.116/2020, ovvero la riforma della gestione dei rifiuti e degli imballaggi, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento, a lungo atteso, introduce nella legislazione italiana due delle quattro direttive del cosiddetto “pacchetto” sull’economia circolare.

Gli altri provvedimenti attuativi sono:

  • Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
  • Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».

Il Decreto Legislativo opera numerose e importanti modifiche alla parte IV del TUA (D.Lgs. n. 152/2006):

  • titolo I “Gestione dei rifiuti” – Capo I “Disposizioni generali”, con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto;
  • titolo I  – “Gestione dei rifiuti” – Capo III “Servizio di gestione integrata dei rifiuti”, con particolare riferimento al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
  • titolo II – “Gestione degli imballaggi”;
  • titolo VI  – “Sistema sanzionatorio e disposizioni finali”;
  • gli allegati C,D,E,F,I.

Inoltre, sono aggiunti i seguenti nuovi allegati:

  • allegato L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179»;
  • allegato L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)»;
  • allegato L-quinquies «Elenco attivita’ che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)».

 

 

Il testo completo del decreto è consultabile qui.

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