Il gas naturale radon, presente nel terreno e da qui all’aria che respiriamo, è un gas nobile radioattivo, ovvero i suoi atomi si disintegrano in una serie di “figli radioattivi” che, essendo solidi, aderiscono al pulviscolo presente nell’aria, esponendo a radiazioni il tessuto polmonare che possono provocare tumore al polmone.

L’attività del radon viene misurata in Bequerel (Bq) e la sua concentrazione in aria viene espressa in Bq al metro cubo.

Il nuovo D.Lgs. n. 101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020, ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione ed ha stabilito le norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il decreto tratta l’esposizione al gas radon nel titolo IV: “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”. Il legislatore ha suddiviso il tema dell’esposizione al radon in tre sezioni:

  • Sezione I “Disposizioni generali”
  • Sezione II “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro”
  • Sezione III “Protezione dell’esposizione al radon nelle abitazioni”

Le “Disposizioni generali” costituiscono la base delle disposizioni previste per le esposizioni al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Punto fondamentale è rappresentato dal “Piano nazionale radon” (Pnr) previsto dall’art.10. Il Pnr, da emanare entro 12 mesi, quindi entro il 27 agosto 2021, tramite un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, si baserà sul principio di ottimizzazione  e considererà:

  • le strategie, i criteri e le modalità di intervento per ridurre il radon
  • i criteri per la classificazione in aree prioritarie
  • i criteri per prevenire il radon nelle nuove costruzioni e in quelle in ristrutturazione
  • gli indicatori di efficacia delle azioni.

Entro 24 mesi dalla sua emanazione, Regioni e Province autonome dovranno adeguare i propri ordinamenti al Pnr che sarà aggiornato almeno ogni 10 anni dandone evidenza tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; entro due anni dall’entrata in vigore del Pnr, le Regioni dovranno:

  • individuare le aree prioritarie
  • pianificare gli interventi per ridurre la concentrazione di radon sotto i livelli di riferimento.

I livelli di riferimento, espressi come concentrazione media annua di attività di radon in aria, sono:

  • 300 Bq/m3 per abitazioni esistenti
  • 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dal 1 gennaio 2025
  • 300 Bq/m3 per luoghi di lavoro.

Vengono poi introdotte tre grandi novità rispetto alla normativa precedente.

La prima riguarda il significato di “livello” che, nella precedente normativa si considerava il “livello di azione”, mentre nella nuova normativa si parla di “livello di riferimento”. Inoltre, il legislatore prevede che anche se il livello di concentrazione di gas radon risulta inferiore al livello di riferimento, dovranno essere comunque intraprese azioni.

La seconda novità riguarda l’individuazione di un nuovo livello di riferimento per le attività lavorative e che è stato abbassato a 300 Bq/m3.

Terza novità è l’introduzione dei livelli di riferimento per le abitazioni.

Il decreto prevede l’istituzione di una sezione radon all’interno della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, in cui inserire i dati di concentrazione radon relativi alle abitazioni e luoghi di lavoro; l’accesso ai dati è riservato alle amministrazioni, enti statali ed all’istituto superiore di sanità. La trasmissione dei dati radon in questa sezione sarà compito delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, delle aziende sanitarie locali e dei servizi dosimetrici riconosciuti.

Con l’art. 15, il decreto introduce la figura dell’esperto di risanamento radon che fornisce le indicazioni tecniche per la riduzione del radon negli edifici secondo indicazioni tecniche internazionali e, una volta approvato, sulla base dei contenuti del piano nazionale radon.

 

Il decreto è consultabile qui.

Lo studio dlm offre consulenza su tematiche ambientali e di sicurezza.

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