Il Decreto Ministeriale 30 settembre 2020 definisce – in relazione alla sicurezza e all’affidabilità del sistema gas – l’istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano gas naturale per fini industriali.
Cosa si intende per Servizio di Interrompibilità?
E’ una modalità di gestione del carico offerta da aziende che operano nel mercato elettrico e che consente di modulare la richiesta di energia elettrica attraverso un deliberato distacco di alcuni cariche della rete.
Il Decreto, all’art.2, individua e definisce i criteri generali relativi alla procedura, stabilendo che:
- il periodo di attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo di ogni anno;
- l’Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità;
- il servizio è offerto secondo due modalità
- servizio A, con preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi
- servizio B, con preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi
- il Ministero, entro il 30 settembre di ogni anno indica all’Autorità i volumi massimi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità ed il numero massimo di giorni di attivazione
- l’assegnazione del servizio di interrompibilità è riservata ai clienti finali industriali, connessi alla rete di trasporto o alle reti di distribuzione
- ogni cliente finale industriale partecipa mediante un unico Aggregatore
- l’attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili di soggetti partecipanti tramite Aggregatori sono gestite con riferimento al singolo sito industriale
- i clienti finali industriali che partecipano alla procedura devono essere in grado di diminuire i propri consumi di gas naturale, quando richiesto, per una quota non inferiore a 50.000 Sm3/giorno o 5.000 Sm3/giorno nel caso di partecipazione tramite Aggregatori
- il servizio di interrompibilità non è cedibile.
Il testo completo del Decreto è consultabile qui
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