La permanenza di tutti noi nelle proprie abitazioni è circa tripla di quella che si ha nei luoghi di lavoro ed inoltre, quella nelle abitazioni riguarda anche le ore notturne, momento della giornata in cui i livelli di concentrazione di Radon sono maggiori. Per questi motivi, in generale, il rischio di esposizione al Radon, e quindi l’insorgenza di tumore polmonare a esso connesso, è maggiore nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 101/2020, nella sezione III del capo I del titolo IV del decreto, legifera quanto previsto per il Radon nelle abitazioni: “Protezione dell’esposizione al radon nelle abitazioni”.
Il decreto prevede che entro il 27 agosto 2021 sia emanato, con D.P.C.M., il Piano nazionale d’azione per il radon (Pnr) che individuerà:
- le strategie, i criteri e le modalità di intervento per ridurre i rischi a lungo termine dovuti al Radon;
- i criteri per la classificazione in aree prioritarie;
- i criteri per prevenire il radon nelle nuove costruzioni ed in quelle da ristrutturare.
Dalla data di pubblicazione del Pnr, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno due anni per individuare le aree prioritarie e darne informazione attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per aree prioritarie, si intende quelle aree in cui la percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di 300 Bq al metro cubo, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria, è pari o superiore al 15%) .
Il legislatore stabilisce anche il livello di 200Bq al metro cubo medio annui di radon per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.
Il Decreto identifica, poi, nelle Regioni e nelle Province autonome gli attori cui è affidata la promozione di campagne ed azioni per incentivare la misurazione della concentrazione di radon nelle abitazioni al piano terra, piano semi sotterraneo o sotterraneo e, sempre alle Regioni e Province autonome, è affidata la misura di Radon e l’adozione delle azioni di risanamento.
- Le misure radon nelle abitazioni sono eseguite dai “servizi di dosimetria riconosciuti” i quali rilasciano al proprietario una relazione tecnica con i risultati delle misure;
- Tali servizi di dosimetria devono trasmettere i dati di concentrazione radon, ogni sei mesi, alle Regioni e Province autonome ed alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
Se nelle abitazioni vengono misurati valori di concentrazione Radon superiori a 200 metri cubi annui, le Regioni e le Province autonome devono promuovere azioni di rimedio e monitorano queste azioni nell’ottica del principio di ottimizzazione;
Le azioni di rimedio devono essere eseguite sulla base di quanto indicato nel Pnr o su quanto indicato dall’Esperto di interventi di risanamento Radon.
Secondo l’art. 15 del decreto, questa figura è l’unica riconosciuta dal legislatore cui è affidato il compito di fornire le indicazioni tecniche per la riduzione del radon negli edifici.
Il testo del decreto è consultabile qui
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