L’acqua, superficiale o sotterranea, è sia un bene biologico da proteggere come habitat per specie vegetali ed animali sia una risorsa da utilizzare per le attività umane. A livello nazionale, la normativa in materia di acque è contenuta principalmente nella parte terza del D.Lgs. n. 152/2006:

  • sezione I – difesa del suolo e lotta alla desertificazione
  • sezione II – tutela delle acque e disciplina degli scarichi.

 

La qualità delle acque.

Al fine di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l’art. 76 del Decreto prevede gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per corpi idrici con specifica destinazione.

Gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in base a due criteri:

  1. capacità del corpo idrico di mantenere le proprie naturali attività auto depurative;
  2. capacità del corpo idrico di ospitare e sostenere specie di flora e fauna.

Per i corpi idrici con specifica destinazione, gli obiettivi di qualità ambientali sono definiti in base al loro specifico uso da parte dell’uomo oppure alla vita della flora e fauna acquatica presente. Nel caso in cui, per uno o più parametri di uno stesso corpo idrico, vengano individuati limiti diversi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e agli obiettivi per specifica destinazione, dovranno essere rispettati i limiti più cautelativi che permettano di raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale.

Le Regioni possono prevedere limiti più rigorosi e individuare ulteriori destinazioni e relativi obiettivi di qualità. Per il raggiungimento di tali obiettivi, le Regioni adottano i Piani di Tutela delle Acque (Pta), i quali devono garantire che

  • sia mantenuto o raggiunto, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”;
  • sia mantenuto, se già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”;
  • per i corpi idrici a specifica destinazione, siano mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità per specifica destinazione contenuti nell’allegato 2 della parte terza del decreto.

L’allegato 1 del D.Lgs.152/2006, individua tre classi di qualità:

  • stato elevato – non vi sono alterazioni antropiche dei valori degli elementi di qualità del corpo idrico rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato;
  • stato buono – i valori degli elementi di qualità del corpo idrico presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti alle attività umane;
  • stato sufficiente – i valori degli elementi di qualità del corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati a questo tipo inalterato.

 

Le acque reflue.

Il D.Lgs. n.152/2006, distingue le acque reflue in:

  • domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  • assimilate alle domestiche, ossia acque che, per particolari caratteristiche chimico-fisiche, sono sottoposte alla disciplina delle acque domestiche. Si tratta di acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura, all’allevamento , all’acquacoltura e ad attività a queste complementari;
  • industriali, scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche;
  • urbane, ossia quelle convogliate in una rete fognaria e provenienti da agglomerato, la cui gestione è affidata al gestore del servizio idrico integrato;
  • meteoriche di dilavamento.

 

Nozione e gestione degli scarichi.

L’art.74, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. n.152/2006, definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acqua superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono, invece, rifiuti liquidi le immissioni occasionali e le immissioni indirette di rifiuti liquidi nell’ambiente, ossia le immissioni che si realizzano eccezionalmente o in un unico episodio e in assenza di un sistema stabile di collettamento.

Secondo l’art.101, tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite stabiliti dall’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Gli scarichi sono sottoposti a diversi regimi autorizzativi, sanzionatori e di controllo, a seconda della tipologia di acque reflue e del recapito. Per quanto concerne il recapito, i punti di immissione dello scarico possono essere il suolo, il sottosuolo e le acque superficiali, le acque sotterranee e le reti fognarie. Si potrebbe definire una “gerarchia” dei punti di immissione: lo scarico deve recapitare in rete fognaria, soprattutto per le acque reflue domestiche; qualora la rete fognaria non sia stata realizzata, non sia tecnicamente possibile o opportuno l’allacciamento alla rete fognaria, deve essere effettuato il recapito in corsi d’acqua superficiali; qualora questa scelta appaia impossibile o onerosa, si può effettuare uno scarico sul suolo. La disciplina prevede poi casi particolari come lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art.104), l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (art.109) ed il trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane(art.110).

 

L’autorizzazione allo scarico.

L’art.124 prevede, quale regola generale, l’obbligo di autorizzazione di tutti gli scarichi ad accezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie che sono sempre ammessi, a condizione che siano rispettati i regolamenti predisposti dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall’ente di governo. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui deriva lo scarico. Caratteristiche essenziali dell’autorizzazione:

  • quattro anni di validità
  • il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza della vecchia autorizzazione
  • lo scarico può essere mantenuto temporaneamente nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione fino al rinnovo
  • per gli scarichi pericolosi, il rinnovo deve essere concesso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza
  • salvo diversa disciplina regionale, per il rilascio dell’autorizzazione è competente la provincia o l’ente di governo se lo scarico è in pubblica fognatura.

 

Il controllo degli scarichi. 

L’art. 128 stabilisce che i soggetti tenuti al controllo degli scarichi siano le “autorità competenti”. Queste sono sicuramente le province con il supporto tecnico di Arpa; per gli scarichi in fognatura i controlli sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato. Il controllo è da intendersi sia con riferimento alle funzioni di controllo preventivo per il rilascio dell’autorizzazione, sia alle fasi successive. L’accertamento più comune per verificare la conformità dello scarico ai limiti è il prelievo di un campione di refluo e la successiva analisi di laboratorio; il punto di prelievo deve coincidere con il pozzetto di ispezione posto subito a monte del punto di immissione e oltre l’impianto di depurazione, se presente. Quanto alle modalità tecniche del campionamento:

  • per gli scarichi di acque reflue urbane, per i controlli di conformità, devono essere considerati i campioni medi ponderati prelevati nell’arco di 24 ore
  • per gli scarichi di acque reflue industriali, per i controlli di conformità, si fa riferimento ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore.

 

Il testo del D. Lgs. n. 152/2006 può essere consultato qui. 

Lo studio dlm offre consulenza su tematiche ambientali.

 

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