
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 09 gennaio 2019 il nuovo Decreto Fgas ( DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Novità introdotte:
- cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi di iscrizione al Registro stesso;
- inserimento – tra le attività soggette a certificazione – delle attività di “smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore e di impianti antincendio” e di quelle svolte su “celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero”;
- introduzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.
Il Decreto disciplina:
- gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica e le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
- le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione e stabilisce inoltre le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri dell’UE;
- il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti la pubblicità e la trasparenza delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto.
Imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR, entro 30 gg dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere i dati alla Banca Dati.
Sito di riferimento: http://www.minambiente.it/pagina/nuovo-decreto-fgas-decreto-del-presidente-della-repubblica-16-novembre-2018-n-146
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