
In particolare, la direttiva 2008/68 si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, e riguarda le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Più precisamente sono stati modificati: l’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, che fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali (ADR, RID, ADN) e che vengono aggiornate ogni due anni.
Le modifiche agli ultimi due accordi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2019.
Sito di riferimento: https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/
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