Le norme sono applicabili alle attività individuate con il numero 69 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e valgono sia per i locali di nuova realizzazione che per quelli già esistenti. Tali regole sono aggregate nell’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nel capitolo “V.8 – Attività commerciali” nella sezione “V Regole tecniche verticali”.
In particolare, le nuove indicazioni riguardano la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo, l’allarme, fumi e calore, impianti tecnologici.
Sito di riferimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07690/sg
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