Pubblicato l’Interpello n.2/2019 della commissione interpelli del Ministero del Lavoro con il quale ha risposto ad un’istanza della Regione Toscana sull’applicabilità del punto d), dell’allegato 1 della Circolare del 25/1/2011 che cita fra le “ESEDI” (esposizioni sporadiche e di debole intensità) anche le “attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

La Commissione ha stabilito che il punto d) del suddetto trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione dell’articolo 246 del TUS (cioè “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”).

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi.

L’INAIL ha, inoltre, pubblicato due utili Fact sheet operative (realizzate dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) in materia di bonifiche: la prima riguarda le coperture in cemento amianto mentre l’altra i materiali contenenti amianto in matrice friabile.

Le schede identificano:

  • i Materiali contenenti amianto;
  • i metodi di bonifica;
  • i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ed Individuale (DPI), definiti a seguito della valutazione dei rischi sito specifica,
  • le procedure di gestione dei rifiuti

Siti di riferimento:

http://www.lavoro.gov.it/

https://www.inail.it/

Per ulteriori informazioni rivolgersi a info@diellemme.it