
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 la Legge 15 gennaio 2021, n.4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n.190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, applicabile a tutti i settori, sia pubblici che privati, nell’economia formale ed informale, in aree urbane o rurali.
Tale Convenzione fi adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, nel corso della 108esima sessione dell’OIL.
In conformità con il diritto e le circostanze nazionali ed in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato ed incentrato sulla prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
La Convenzione si applica alla violenza ed alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
- nel posto di lavoro, compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro
- in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, nei luoghi di utilizzo di servizi igienici o negli spogliatoi
- durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro
- a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- all’interno degli alloggi messi a disposizione dei datori di lavoro
- durante gli spostamenti per recarsi a lavoro e per il rientro dal lavoro.
I Paesi membri sono tenuti ad adottare provvedimenti che includano:
- il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
- la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
- l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
- l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
- la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
- l’istituzione di misure sanzionatorie;
- lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
- la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.
In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:
- la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;
- siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;
- vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.
Il testo pubblicato in Gazzetta è consultabile qui