Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo n.122 del 15 settembre 2020, che attua in Italia la direttiva (UE) 2018/957 sul distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi che va a modificare il D. Lgs. n.136/2016. L’entrata in vigore è prevista per il 30 settembre.

La nuova norma si pone come obiettivi:

  • adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare quindi il dumping sociale e salariale;
  • rafforzamento della parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccate devono garantire ai distaccati le medesime condizioni riconosciute agli “interni”;
  • ampliamento dell’elenco delle condizioni di lavoro ed occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante;
  • introduzione della “trasparenza retributiva” sulla cui base ogni Stato membro è obbligato a pubblicare in un unico sito web istituzionale le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione.

Le principali novità possono essere sintetizzate in tre punti:

  1. estensione dei destinatari della normativa
  2. nuove condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati
  3. modifica della durata massima del distacco transnazionale.

L’art. 4, comma 1, specifica che al rapporto che lega le imprese ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazioni previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi.

Si specificano, inoltre, le materie nelle quali si devono configurare tali medesime condizioni, ossia:

  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo
  • durata minima dei congedi annuali retribuiti
  • retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario
  • condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alle agenzie di somministrazione
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti e giovani
  • parità di trattamento tra uomo e donna
  • condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro
  • indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.

Il nuovo articolo 4-bis, fa riferimento ad una ulteriore modifica con l’introduzione del “distacco di lunga durata”. La nuova disciplina riduce la durata massima del distacco da 24 a 12 mesi, estendibili a 18 e stabilisce che, una volta trascorso tale periodo, al lavoratore verranno applicate tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi, ad eccezione solo di quelle concernenti:

  • licenziamento e dimissioni
  • clausole di non concorrenza
  • previdenza integrativa di categoria.

 

Il testo completo del Decreto è consultabile qui.

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