“L’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi, non occorrendo la presenza fisica del datore di lavoro”. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 19 febbraio – 4 aprile 2019, n. 14915.

 FATTO e DIRITTO:

Nel caso di specie, l’infortunio mortale del lavoratore si era accaduto in un cantiere allorquando un manufatto in cemento prefabbricato denominato bocca di lupo aveva ceduto mentre era ancorato alla autogru che lo stava movimentando ed era caduto, schiacciandolo, sul lavoratore che si trovava sul fondo dello scavo nel quale il manufatto doveva essere posizionato.

Al socio accomandatario dell’impresa veniva ascritto di non aver previsto nel POS i rischi connessi alla movimentazione delle bocche di lupo e non aver somministrato delle procedure scritte per la loro movimentazione, di non aver formato il personale e di non aver dato direttive per l’imbracatura delle bocche di lupo nei punti di ancoraggio.

Al preposto, veniva addebitato di aver disposto una errata manovra di ancoraggio del gancio della gru all’ultima coppia superiore dei fori laterali e di aver consentito che due operai, uno dei quali inesperto (appunto il lavoratore deceduto), si trovassero nell’area sottostante il carico sospeso.

Al titolare dell’impresa di costruzione del manufatto, veniva ascritto di averlo fabbricato in modo non conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e di averlo fornito privo di documentazione o di libretto di istruzione.

La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale con la quale il socio accomandatario della società e il preposto dell’impresa edile gestita dalla società stessa erano stati giudicati responsabili del delitto di cui agli art. 40 cpv. e 589 cod. pen, concedendo agli imputati la sospensione condizionale della pena.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale “in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.

Ne consegue che la sentenza di condanna della Corte di Appello nei confronti del datore di lavoro è annullata.

Sito di riferimento:

http://www.cortedicassazione.it/

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