Il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. Tali aziende hanno la possibilità di ottenere la cd. “oscillazione del tasso per prevenzione”, ossia uno sconto riconosciuto dall’INAIL sul premio da versare.
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo:
• Fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
• Da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
• Da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
• Oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.
Nel modulo di domanda l’INAIL indica quali sono le azioni ed i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Tali interventi sono articolati in 5 sezioni e distinti in:
• Interventi di carattere generale (A)
• Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B)
• Interventi trasversali (C)
• Interventi settoriali generali (D)
• Interventi settoriali (E).
Tra le novità del modello OT23 è da segnalare l’introduzione di interventi identificati come trasversali (sezione C) che si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno ed alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.
Ad ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per accedere alla riduzione del tasso occorre aver compiuto interventi in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia almeno pari a 100. Di prassi, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare gli interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese (sezione B) dove, la soglia del punteggio, deve essere raggiunta indipendentemente.
Insieme alla domanda, deve essere presentata la documentazione certificante l’intervento avvenuto, riportante data, firma del datore di lavoro e, a seconda degli interventi, anche la firma degli altri soggetti ritenuti idonei.
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