Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) sono due documenti redatti al fine di stimare i rischi e stabilire le misure di prevenzione per le attività svolte nei cantieri di lavoro.
La regolamentazione di riferimento è inserita nel D.Lgs 81/08 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Ma quali sono le differenze tra POS e PSC?

Il POS, definito dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato…”, rappresenta quindi la certificazione fondamentale per la gestione dell’attività lavorativa sui cantieri.

Redatto dal Datore di Lavoro, il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere:
• valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori;
• attività specifica e singole lavorazioni;
• descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni;
• elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose;
• misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio;
• organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa lavorazioni, macchine e attrezzature;
• organigramma della sicurezza;
• eventuali procedure richieste dal PSC.

Il PSC, definito dall’art. 100 del D.Lgs 81/08, è costituito da una relazione tecnica che delinea le diverse fasi operative del lavoro, individua le situazioni più a rischio e prevede le azioni concrete da attuare per la messa in sicurezza del cantiere.

Due sono le figure coinvolte:
Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza;
Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

I contenuti minimi da includere nel PSC sono:
• descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica;
• riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;
• relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari ed alle misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali);
• misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.);
• durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

Tuttavia, la principale differenza tra POS e PSC è determinata dalle circostanze in cui si richiedono tali documenti in quanto, il POS serve a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro mentre, il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese che lavorano insieme.

La mancata o incompleta elaborazione del POS così come irregolarità o inadempienze del PSC, possono comportare sanzioni di natura penale ed amministrativa.

La redazione del Piano operativo di sicurezza e del Piano di sicurezza e coordinamento è, quindi, una procedura da eseguire con precisione e accuratezza.

 

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