Al via, dal 1 febbraio 2020, presso l’INAIL, l’obbligo assicurativo per i riders contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In una nota, infatti, l’INAIL ha pubblicato le prime istruzioni relative all’estensione dell’obbligo assicurativo ai “ciclofattorini”.

Destinatarie sono le imprese di “delivery”, ovvero di consegna, che utilizzano piattaforme anche digitali ed impiegano i “ciclofattorini”, definiti dal decreto legge n.101/2019 come “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.

L’art. 1, comma 1, lettera c del Decreto Legge, ha introdotto una disciplina specifica volta ad istituire livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di tali soggetti che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, sempre che tali rapporti di lavoro non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.

Con l’inserimento dell’art. 47-septies, dal 1 febbraio 2020, la tutela assicurativa INAIL è estesa ai lavoratori autonomi che svolgono le attività in questione.

Nel dettaglio, la nota INAIL indica cosa deve fare il datore di lavoro:

  • in caso di impresa che non ha un codice ditta ed una posizione assicurativa territoriale INAIL (Pat), entro il 1 febbraio 2020, avrebbero dovuto trasmettere, in via telematica, la denuncia d’iscrizione e le informazioni utili alla valutazione del rischio ed al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte;
  • in caso di impresa già registrata, questa, entro 30 giorni, è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le modifiche di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui.

Essendo il premio di assicurazione INAIL determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, fondamentale è l’indicazione del mezzo utilizzato per le consegne (scooter, bici, auto o altro) e la percentuale delle attività svolte in relazione ai diversi mezzi.

Per determinare le retribuzioni  presunte, le aziende di delivery devono moltiplicare il numero delle giornate di attività che si presume saranno svolte dai riders, per il valore della retribuzione convenzionale ( ad oggi pari a 48,74€). Con l’autoliquidazione 2021 sarà stabilito il premio assicurativo dovuto per il 2020 sulla base della retribuzione giornaliere convenzionale aggiornata ed al numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate.

Con questo nuovo regime assicurativo, ai riders spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti in caso di infortunio e malattia professionale. I “ciclofattorini” dovranno quindi dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, o denunciare la malattia professionale. L’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro decorre dalla data in cui gli vengono trasmessi e notificati gli estremi del certificato medico.

Per maggiori informazioni:

info@diellemme.it

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