Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, n.34, è stato convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77 , pubblicata il 18 luglio 2020 ed entrata in vigore il 19 luglio 2020.

La Legge Rilancio introduce la competenza regionale per la validazione in deroga di mascherine chirurgiche e DPI (dispositivi di protezione individuale).

Nello specifico, l’art. 66-bis, fa proprio riferimento  alle disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti di importazione e validazione delle mascherine chirurgiche e DPI: diventano di competenza regionale le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI.

Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e DPI, la norma prevede la definizione di nuovi criteri semplificati di validazione per l’importazione e l’immissione in commercio di tali dispositivi, in deroga alle norme vigenti e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico:

  • Per le mascherine chirurgiche, tali criteri, attesi entro il 29 luglio 2020, saranno definiti da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell’Ente italiano di accreditamento-ACCREDIA, da un rappresentante dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
  • Per i DPI, i criteri, attesi per il 29 luglio 2020, saranno definiti da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell’INAIL, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell’ACCREDIA, da un rappresentante dell’UNI.

Entro 15 giorno dall’entrata in vigore della Legge, e quindi entro il 3 agosto, le regioni dovranno:

  • definire le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI
  • individuare le strutture competenti per la validazione degli stessi.

Restano, comunque, ferme le validazioni in deroga effettuate dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18: ISS e INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute fino al 3 agosto 2020, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

 

Qui il testo completo della Legge Rilancio

 

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