Il D.Lgs 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Stabilimenti RIR) quelli nei quali, un evento come un’emissione, un incendio o un’esplosione, può dar luogo ad un incidente di grande entità in termini di danni alle persone, alle cose ed all’ambiente, interno o esterno allo stabilimento, a causa della presenza di sostanze pericolose in quantitativi elevati

Una delle definizioni classiche, definisce il Rischio (R) come il prodotto tra la probabilità che si verifichi quel determinato evento incidentale e la magnitudo dell’evento ossia, la sua gravità. Il Rischio, quindi, per tali stabilimenti, è caratterizzato da una bassa probabilità di evento incidentale ma da una elevata magnitudo e si parla perciò di eventi poco probabili ma dalle conseguenze disastrose.

Il 28 Novembre 2019 è entrata in vigore la UNI 10617:2019 (in sostituzione della precedente versione del 2012) che detta quelli che sono i requisiti essenziali di un Sistema di Gestione della Sicurezza negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.

Prodotta dalle commissioni tecniche UNICHIM (Associazione per l’Unificazione del settore dell’Industria Chimica) e CTI (Sicurezza degli impianti a rischio incidente rilevante), la norma specifica i requisiti di base per la predisposizione, attuazione, mantenimento e miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.

 

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