La sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3742 del 29 Gennaio 2020, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento nel 2015 nei confronti dei coordinatori dei lavori e del responsabile dei lavori, per aver cagionato il decesso di un pedone che transitava posteriormente ad un Bobcat a causa dello scivolamento all’indietro del mezzo dovuto all’inefficienza degli pneumatici, all’eccessivo carico ed al tratto di accesso ai pedoni più largo dei 50 cm previsti dal Piano generale di sicurezza e privo di specifico segnale di divieto.

I Giudici hanno quindi rilevato che il RUP (Responsabile unico del procedimento e quindi Responsabile dei lavori) è venuto meno all’adempimento degli oneri a suo carico. I piani di sicurezza erano, infatti, carenti in ordine alla predisposizione e realizzazione del cantiere ed alla sua adeguatezza in corso d’opera in quanto mancava qualsiasi tipologia di segnaletica che impedisse il passaggio dei pedoni in prossimità della recinzione metallica mobile.

E’ quindi onere del RUP controllare l’adeguatezza dei piani di sicurezza e identificare i fattori di rischio e pericolo strettamente connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa che devono essere valutati nei POS.
Ai coordinatori dei lavori, è stato contestato di non aver previsto l’assoluto impedimento del transito dei pedoni e comunque degli opportuni dispositivi di protezione per evitare l’accesso da parte di terzi e di non aver osservato la prevista distanza di 50 cm tra la recinzione metallica ed il muro adiacente. Il giudizio di responsabilità è stato formulato ponendo in evidenza sia l’inidoneità del piano operativo di sicurezza (POS), sia la mancata applicazione di alcune disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

A tal proposito, come indicato nell’art 92 del D.Lgs 81/08, il coordinatore è tenuto a:
• Verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• Verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C. e quindi provvedere ad adeguar in relazione all’evoluzione dei lavori;
• Verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi P.O.S.;
• Segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
• Dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale;
• A sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

È chiaro quindi, che il coordinatore riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e che, in questa circostanza specifica, non abbia svolto i compiti di sua competenza quali, la verifica che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati fossero adeguatamente valutati dal datore di lavoro.

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