La corte d’Appello di Venezia, con una sentenza dell’ottobre 2014, aveva confermato la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto da domanda proposta da un dipendente nei confronti del Datore di Lavoro, volta a conseguire il risarcimento del danno a seguito di un infortunio sul lavoro.
A fondamento della decisione, le acquisizioni probatorie hanno fatto emergere che, nonostante il lavoratore avesse ricevuto adeguata formazione tramite i corsi di sicurezza, seppure adeguatamente istruito sull’utilizzo della cintura di sicurezza a sua disposizione e conforme, il giorno dell’incidente il soggetto aveva omesso di agganciarla al cestello, ponendo in essere una condotta anomala da ritenersi quale causa dell’incidente.
La Corte ha rimarcato che “l’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza”.
La Corte ha sottolineato quindi che il datore di lavoro non può ritenersi responsabile del sinistro a fronte di comportamenti imprevedibili ed in un contesto in cui è risultata evidente la fornitura dei mezzi di protezione, delle relative istruzioni d’uso e l’esercizio costante di attività di vigilanza mediante il responsabile della sicurezza.
Il ricorso è stato quindi respinto ed è stato condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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