I soggetti tenuti ad iscriversi a tale registro sono:
• enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
• produttori di rifiuti pericolosi;
• enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
• commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
• consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Tuttavia, per poter partire, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento, le procedure di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano aderirvi volontariamente ed i relativi adempimenti. L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a partire dal 2020 ed al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni; la violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi previsti, saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie.
Fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti resta garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006 (compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD).
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